Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una decisione giudiziaria, ma è un percorso irto di formalismi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale rispettare le regole procedurali, pena la bocciatura immediata dell’atto. Vediamo insieme un caso pratico che illustra l’importanza di affidarsi a un difensore specializzato.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Un soggetto, ritenendosi leso da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza, decideva di agire presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. L’atto di impugnazione, dunque, recava la sua firma e non quella di un avvocato. Questo dettaglio, apparentemente secondario per un non addetto ai lavori, si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, definita ‘de plano’ (ovvero presa sulla base dei soli atti, senza udienza), non ha lasciato scampo al ricorrente. Oltre alla delusione per non aver ottenuto una valutazione delle proprie ragioni, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è netta e si basa su precise disposizioni di legge. Gli Ermellini hanno richiamato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’).
Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Non è quindi consentito alla parte privata presentare personalmente l’atto di impugnazione.
A rafforzare questo principio, la Corte ha citato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che ha consolidato questo orientamento, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo. La logica dietro questa regola è garantire che il giudizio di legittimità, estremamente tecnico, sia gestito da professionisti con una specifica competenza, capaci di formulare le censure in modo giuridicamente corretto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ‘fai da te’ non è ammesso nel processo davanti alla Corte di Cassazione. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato ‘cassazionista’.
Le conseguenze di un errore procedurale di questo tipo sono severe: l’inammissibilità del ricorso impedisce qualsiasi discussione sul merito della vicenda e comporta una condanna economica. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di conoscere e rispettare scrupolosamente le regole del processo per non vanificare le proprie ragioni e subire ulteriori danni economici.
Chi può validamente presentare un ricorso in Cassazione in materia penale?
Esclusivamente un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La parte privata non può presentare il ricorso personalmente.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene presentato direttamente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte senza che ne venga esaminato il contenuto. L’atto è considerato giuridicamente viziato fin dall’origine.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo difetto di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
Clato avviso alle parti;
7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.