Ricorso in Cassazione: Guida ai Requisiti di Ammissibilità secondo la Suprema Corte
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare unicamente la corretta applicazione della legge. Proprio per la sua importanza, le norme procedurali che lo regolano sono estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 12124 del 2024, ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’obbligatoria assistenza di un avvocato specializzato.
Il Contesto del Caso: Una Richiesta Anomala
La vicenda trae origine da una richiesta avanzata direttamente da una parte civile, costituitasi in un procedimento penale la cui sentenza era già divenuta definitiva e irrevocabile. In seguito alla notifica di un avviso per la correzione di un mero errore materiale in un’ordinanza precedente, la parte civile ha depositato una memoria scritta di proprio pugno. Con tale atto, chiedeva non solo la correzione dei propri dati anagrafici, ma anche una nuova e diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputata, con la conseguente trasmissione degli atti a una diversa Corte d’Appello per un nuovo esame.
La Decisione della Corte e l’Ammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta pervenuta categoricamente inammissibile. La decisione, sebbene possa apparire severa, è una diretta applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di legittimità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ritenendo la sua iniziativa priva dei requisiti minimi di legge.
Le Motivazioni: L’Art. 613 c.p.p. e il Ruolo Indispensabile del Difensore
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, modificata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso in Cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio della norma è chiara: garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo giuridico, sia affrontato con la competenza e la professionalità necessarie. La Corte ha rilevato che la richiesta era stata redatta e firmata personalmente dalla parte civile, senza l’assistenza di un legale qualificato. Questo vizio formale, da solo, è stato sufficiente a decretarne l’inammissibilità.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato altri due aspetti: la richiesta era stata presentata in un procedimento la cui sentenza era già passata in giudicato, rendendo ogni ulteriore discussione sul merito preclusa. Infine, l’atto era stato sottoscritto da una sola delle parti civili e, in assenza di una procura speciale, non poteva estendere i suoi effetti all’altra parte interessata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Parte Civile
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il “fai da te” non è un’opzione percorribile. Le formalità procedurali non sono meri orpelli burocratici, ma garanzie di serietà e competenza del processo. La decisione evidenzia che per presentare un ricorso in Cassazione è imprescindibile affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale comprendere che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi livelli più alti, richiede il rispetto di regole precise a tutela di tutte le parti coinvolte.
Una parte civile può presentare personalmente un ricorso o una memoria in Cassazione?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che tali atti siano sottoscritti da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, la cui entità è valutata dal giudice.
È possibile chiedere una nuova qualificazione dei fatti dopo che una sentenza è diventata irrevocabile?
No, la richiesta è stata giudicata inammissibile anche perché presentata in un processo la cui pronuncia era già divenuta irrevocabile, rendendo non più modificabile l’accertamento dei fatti e le relative qualificazioni giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a MOTTOLA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a AMENDOLARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
/dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che in data 1912/2023 COGNOME NOME, anche nell’interesse di COGNOME NOME, quale parte civile costituita nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la notifica dell’avviso per l’udienza fissata avanti la Sezione Quinta penale di que Corte per la correzione di un errore materiale contenuto in un’ordinanza emessa dalla Sezione Settima penale- ha inviato una memoria con la quale, oltre indicare i propri dati persona corretti- ha richiesto di che si procedesse a una nuova e diversa qualificazione dei fatti contes alle imputate e che gli atti venissero perciò trasmessi alla corte di Appello di Taranto;
Rilevato che la richiesta, non meglio qualificata, è stata comunque redatta personalmente dalla parte civile, peraltro costituita in un processo la cui pronuncia è già divenuta irrevoca
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debba essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato che la richiesta è sottoscritta dal solo COGNOME e che l’impugnazione, in assenza di procura speciale validamente rilasciata e conferita dalla signora COGNOME, è riferibile solo allo stesso;
Ritenuto che la richiesta pervenuta è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità della richiesta segue la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore del cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024