Ricorso in Cassazione Personale: Guida ai Requisiti di Ammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, per questo motivo, è circondato da rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire una delle regole fondamentali: la necessità della difesa tecnica specializzata. L’inosservanza di tale regola, come vedremo, conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto, con tutte le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Sottoscritto dall’Imputato
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La particolarità che ha segnato il destino del gravame risiede nel fatto che l’atto di ricorso è stato redatto e sottoscritto unicamente dall’imputato stesso. Questi, agendo personalmente e senza l’assistenza di un legale abilitato, ha tentato di portare le proprie ragioni all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11225/2024, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. La decisione è stata presa senza formalità di rito, applicando una procedura semplificata prevista per i casi di manifesta inammissibilità. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nella violazione di una norma cardine della procedura penale: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa disposizione, così come riformulata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La norma mira a garantire un elevato standard di tecnicismo giuridico, data la natura del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La sottoscrizione personale da parte dell’imputato, pertanto, costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito delle censure sollevate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel giudizio di Cassazione, la difesa tecnica non è una facoltà, ma un obbligo inderogabile. Chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile ai fini della tutela dei propri diritti, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complesse acque del processo penale, specialmente nei suoi gradi più alti.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la legge richiede espressamente, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e l’impugnazione non produce alcun effetto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
rdato avviso alle parti L- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
– COGNOME , ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME i nammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.’ come rifor legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e í motivi nuovi devono essere sottoscrit a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della , Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente inammissibile;
ritenuto che va quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formal dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del rico pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammend si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ja’ ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Pres COGNOME te