Ricorso in Cassazione: la firma del difensore è un requisito essenziale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua natura di giudizio di legittimità, è circondato da rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale rispettare tali formalità, pena la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato personalmente dall’imputato, il quale, pur avendo fatto autenticare la propria firma da un legale, ha visto la sua istanza respinta senza nemmeno entrare nel merito.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli, decideva di presentare personalmente un ricorso in Cassazione. Per adempiere a un requisito formale, faceva autenticare la propria firma sull’atto da un difensore. Tuttavia, l’atto non era redatto né sottoscritto dal legale in qualità di proponente, ma risultava essere un’iniziativa personale della parte.
La Disciplina del Ricorso in Cassazione e l’Importanza del Difensore
La questione centrale ruota attorno all’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un requisito stringente: l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
La ratio di questa previsione è chiara: il giudizio di legittimità è un procedimento altamente tecnico, che non verte sui fatti ma sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e procedurali. È quindi necessario un “filtro” tecnico, garantito dalla professionalità di un avvocato cassazionista, che possa redigere un atto conforme ai complessi requisiti richiesti e valutare la fondatezza dei motivi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo inequivocabile le ragioni. Secondo i giudici, la norma non lascia spazio a interpretazioni: la titolarità dell’atto di impugnazione deve essere del difensore specializzato, non della parte.
La Corte ha precisato due punti fondamentali:
1. L’irrilevanza dell’autenticazione: Il fatto che la firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista non sana il vizio. L’autenticazione certifica solo l’identità del firmatario, ma non trasferisce la paternità dell’atto al legale.
2. La natura personale dell’atto: L’atto deve essere un’emanazione diretta del professionista. Anche una successiva “accettazione” del mandato o una delega per il deposito non sono sufficienti a rendere ammissibile un ricorso proposto personalmente dall’imputato. È la sottoscrizione dell’atto da parte del difensore, in qualità di proponente, a costituire il requisito indispensabile.
In sostanza, il ricorso in Cassazione non è un atto che la parte può compiere “in proprio”, nemmeno con l’assistenza formale di un legale per la sola firma.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a requisiti formali inderogabili, posti a garanzia della funzionalità del sistema e della qualità dei ricorsi. La sanzione per il mancato rispetto di tali regole è severa: l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale in sede di legittimità, è quindi fondamentale affidarsi sin dall’inizio a un difensore iscritto all’apposito albo, che dovrà redigere e sottoscrivere personalmente l’atto di ricorso.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato cassazionista rende valido il ricorso?
No, la Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma non è sufficiente. L’avvocato deve essere il titolare dell’atto, ovvero colui che lo redige e lo sottoscrive in prima persona per conto del suo assistito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI avverso la sentenza in data 04/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 04/07/2025 della Corte di appello di Napoli.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto presentato personalmente dall’imputato con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore.
2.1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la Legge 23 giugno 2017, n. 103- ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., nuova formulazione, l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44401 del
24/05/2019, Alessandrini Rv. 277695 – 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME, Rv. 274221 – 01).
Con l’ulteriore precisazione che risulta irrilevante, per la natura personale dell’atto d’impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione in esame, in quanto proposta con atto di ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 02/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME