Ricorso in Cassazione: Perché Non Puoi Agire da Solo
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore formale e competenza tecnica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall’imputato, senza la necessaria assistenza di un avvocato cassazionista. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato in una fase così delicata del processo penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Torino per tentato furto aggravato, decideva di impugnare personalmente la decisione presentando un ricorso in Cassazione. L’atto, sebbene sottoscritto dall’interessato, non recava la firma di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto dalla legge.
Il Ruolo dell’Avvocato nel Ricorso in Cassazione
La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda la validità di un ricorso proposto direttamente dalla parte. La legge, in particolare a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicità e professionalità, essenziale per un corretto svolgimento del giudizio di legittimità.
La Corte ha evidenziato come qualsiasi tipo di provvedimento, anche in materia penale, debba rispettare questa regola. Pertanto, l’iniziativa personale dell’imputato, priva del filtro tecnico del legale, rende l’atto processuale irricevibile.
L’Irrilevanza dell’Accettazione del Mandato
Un altro punto interessante chiarito dall’ordinanza è l’inefficacia di alcuni accorgimenti volti, forse, ad aggirare la norma. La Corte ha specificato che sono irrilevanti sia l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato, sia la firma del difensore apposta ‘per accettazione’ del mandato difensivo. Questi atti, infatti, non trasferiscono la ‘paternità’ del ricorso dal cliente al legale. La titolarità dell’atto impugnatorio rimane in capo a chi lo ha materialmente redatto e proposto, ovvero l’imputato. Di conseguenza, il vizio di inammissibilità non viene sanato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una chiara interpretazione delle norme del codice di procedura penale, in particolare degli articoli 571 e 613, come modificati dalla legge n. 103 del 2017. La ratio di questa normativa è quella di assicurare che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto complesse, presentate attraverso atti redatti da professionisti con una specifica competenza. La presentazione personale del ricorso è considerata un difetto insanabile che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata data l’evidenza del vizio. La Corte ha inoltre ravvisato profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, giustificando così la condanna dell’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’imprescindibilità del patrocinio di un avvocato cassazionista per presentare un ricorso in Cassazione. La decisione rafforza il principio secondo cui la difesa tecnica è un elemento essenziale del giusto processo, soprattutto in un contesto altamente specializzato come quello del giudizio di legittimità. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi sempre a un legale qualificato è l’unica via per tutelare efficacemente i propri diritti dinanzi alla Suprema Corte, evitando declaratorie di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, la legge richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La firma di un avvocato ‘per accettazione’ del mandato può sanare un ricorso presentato personalmente?
No, la Corte ha stabilito che la sottoscrizione ‘per accettazione’ del mandato non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto, che rimane in capo all’imputato. Pertanto, il ricorso resta inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel proporre un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a SELEGAS il 14/05/1972
avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avvkm alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall’imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»), «essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto innpugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarit dell’atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01)
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 04/12/2024.