Ricorso in Cassazione: L’Indispensabile Ruolo dell’Avvocato Cassazionista
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’istanza delicata dove si possono far valere solo vizi di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: la necessità imprescindibile della difesa tecnica qualificata. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato personalmente da un detenuto, dichiarato inammissibile proprio per l’assenza della firma di un avvocato abilitato. Analizziamo la vicenda e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di liberazione anticipata avanzata da un detenuto per un determinato semestre. Tale richiesta veniva rigettata dal Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto proponeva quindi reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Milano, il quale, tuttavia, confermava la decisione di primo grado, respingendo il reclamo.
Non arrendendosi, il condannato decideva di impugnare anche questa seconda decisione, proponendo personalmente un Ricorso in Cassazione. L’atto di ricorso e i relativi motivi venivano redatti e sottoscritti direttamente dall’interessato, tramite una dichiarazione resa all’ufficio matricola del carcere.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha posto fine al percorso giudiziario del detenuto in modo netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha nemmeno esaminato nel merito le ragioni del ricorrente, fermandosi a un vizio procedurale considerato insuperabile.
Le Motivazioni: La Regola dell’Art. 613 c.p.p. e il Ricorso in Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio della norma è chiara: il giudizio di legittimità è un procedimento altamente tecnico, in cui non si discutono i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Pertanto, il legislatore ha ritenuto indispensabile che le parti siano assistite da un legale con una specifica competenza e abilitazione, in grado di formulare le censure secondo i rigorosi canoni previsti per questo tipo di impugnazione.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto e sottoscritto unicamente dal condannato, in palese violazione della norma. Tale vizio procedurale non ammette sanatorie e comporta, come unica conseguenza possibile, la declaratoria di inammissibilità.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, poiché la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causazione di tale esito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo di legge. Tentare di agire personalmente, sebbene possa apparire come un tentativo di far valere le proprie ragioni direttamente, si traduce in un’azione destinata al fallimento per motivi puramente procedurali.
Le conseguenze non sono solo la mancata valutazione nel merito del proprio caso, ma anche un aggravio di spese. La decisione serve da monito: per un efficace Ricorso in Cassazione, è essenziale affidarsi a un professionista qualificato, l’unico in grado di navigare le complessità procedurali e sostanziali del giudizio di legittimità.
Posso presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso e i relativi motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se presento un ricorso in Cassazione senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione richiede obbligatoriamente un avvocato specializzato?
Perché il giudizio di Cassazione è un giudizio di pura ‘legittimità’, dove si possono contestare solo errori di diritto e non si riesaminano i fatti del processo. Questa natura tecnica richiede una competenza giuridica specifica che la legge riconosce solo agli avvocati iscritti all’albo speciale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5425 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da NOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 14/1/2022 13/7/2022;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato con dichiarazione resa all’ufficio matricola a cui sono allegati motivi redatti e sottoscritti sempre personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024