Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Un’ordinanza emessa di recente ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso viene presentato e quali possono essere gli esiti, in particolare quello della inammissibilità.
I Fatti Processuali
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento ha seguito il suo iter standard: è stata fissata un’udienza, è stato dato avviso alle parti coinvolte e il Consigliere Relatore designato ha esposto la sua relazione al Collegio giudicante.
La Decisione della Corte di Cassazione
All’esito dell’udienza, la Corte ha emesso un’ordinanza. Sebbene il documento non espliciti nel dettaglio il ragionamento, la menzione della condanna al pagamento di ‘ammende’ è un indicatore inequivocabile. Nella prassi della Corte di Cassazione, tale statuizione è tipicamente associata a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno ritenuto che il ricorso non superasse un vaglio preliminare di ammissibilità.
Le motivazioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Le ragioni che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione sono molteplici e strettamente definite dal codice di procedura. Anche se non specificate in questo provvedimento, le cause più comuni includono:
* Motivi non consentiti dalla legge: Il ricorso si basava su una rivalutazione dei fatti di causa, compito che spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non alla Cassazione, che è giudice di legittimità.
* Genericità dei motivi: Le censure sollevate erano formulate in modo vago o astratto, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
* Mancanza di interesse: L’imputato non aveva un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della decisione.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Quando la Corte rileva una di queste carenze, si ferma a un giudizio preliminare e dichiara il ricorso inammissibile, senza analizzare se, nel merito, le doglianze fossero fondate o meno.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, con piena esecutività della pena stabilita. In secondo luogo, come evidenziato dal provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma controlla solamente che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e di procedura.
Quali sono le principali conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Le conseguenze principali sono due: la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata, e il soggetto che ha proposto il ricorso viene condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria (ammenda).
Perché il provvedimento menziona le ‘ammende’?
La menzione delle ‘ammende’ indica che il ricorso è stato molto probabilmente dichiarato inammissibile. La legge prevede questa sanzione economica per penalizzare la presentazione di impugnazioni che mancano dei requisiti essenziali, al fine di scoraggiare ricorsi infondati o proposti per scopi meramente dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVEZZANO il 19/08/1991
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, proponendo la rivalutazione nel merito di una ricostruzione alternativa del fatto, volta a dimostrare che
l’evasione era conseguita ad uno stato di necessità di per sé descritto (generica necessità di un medicinale da parte della compagna incita del ricorrente) in
modo da non consentire di ritenerne l’effettiva sussistenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est nsore
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