Ricorso in Cassazione: Quando Viene Dichiarato Inammissibile?
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. Tuttavia, l’accesso a questa fase non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti. Un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare i motivi che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il provvedimento della Cassazione, una breve ordinanza, non entra nel merito della vicenda penale, ma si concentra su aspetti prettamente procedurali. La natura stessa del provvedimento e i suoi elementi essenziali ci guidano verso una comprensione del suo esito.
La Decisione della Corte di Cassazione e i motivi di inammissibilità
La Corte Suprema ha definito la questione con un’ordinanza, un atto che, per sua natura, è spesso utilizzato per decisioni di rito, come appunto la declaratoria di inammissibilità. Sebbene il testo integrale delle motivazioni non sia riportato nel documento a nostra disposizione, il riferimento finale ad “ammende” è un chiaro indicatore. La legge, infatti, prevede che in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Quali sono, in generale, le ragioni che conducono a un esito simile? Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Le più comuni includono:
* Vizi di Forma: Il ricorso potrebbe non essere stato redatto o notificato secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.
* Motivi non Consentiti: Spesso i ricorsi vengono respinti perché, invece di denunciare violazioni di legge (error in iudicando) o vizi procedurali (error in procedendo), tentano di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove. La Cassazione non è un “terzo grado di merito” e non può rivalutare, ad esempio, l’attendibilità di un testimone.
* Genericità dei Motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e pertinenti. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia generica, ma occorre indicare con precisione la norma che si assume violata e le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede massima perizia nella sua redazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, è indispensabile affidarsi a un difensore esperto del giudizio di legittimità, capace di inquadrare correttamente le censure entro i ristretti limiti previsti dalla legge. La decisione serve da monito sull’importanza di non confondere il giudizio di legittimità con un’ulteriore opportunità per discutere il merito della vicenda.
Che tipo di provvedimento è stato emesso dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha emesso un’ordinanza, un provvedimento che, in questo contesto, decide su questioni procedurali relative all’ammissibilità del ricorso piuttosto che sul merito della causa.
Qual è stato l’esito probabile del ricorso?
L’esito più probabile è una dichiarazione di inammissibilità. Questa conclusione si desume dal fatto che è stata emessa un’ordinanza e dalla menzione di “ammende”, sanzioni tipicamente applicate in caso di rigetto del ricorso per inammissibilità.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, come suggerito dal documento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (ammenda).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13994 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO nato a ERICE il 05/12/1981
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.
81 e 612, secondo comma, cod. pen.;
Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice
di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 -4 sulla configurabilità del reato e della gravità della minaccia; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e
sulla entità del trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/03/2025