Ricorso in Cassazione: Perché la Scelta dell’Avvocato è Decisiva
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima istanza di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede la massima specializzazione e il rispetto di rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale la scelta del difensore, evidenziando come un errore formale, quale l’affidarsi a un legale non abilitato al patrocinio in Cassazione, possa precludere ogni possibilità di esame nel merito della questione. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva un ricorso avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’atto di impugnazione veniva redatto e sottoscritto da un avvocato che, tuttavia, non risultava iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo dettaglio, puramente formale all’apparenza, si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La cancelleria della Corte, effettuando i controlli di rito, ha accertato la mancanza di tale requisito essenziale, innescando la procedura per la declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Tale norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
La Corte ha agito applicando questa regola in modo netto, senza necessità di formalità di procedura, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La conseguenza non è stata solo la chiusura del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella ratio della norma. La Corte ha ribadito un principio già consolidato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017): la richiesta di una rappresentanza tecnica altamente qualificata per il giudizio di legittimità non è una violazione del diritto di difesa, ma una scelta discrezionale e ragionevole del legislatore.
Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (appunto, un giudizio di legittimità). Tale funzione richiede un’elevata competenza tecnica e professionale che giustifica l’esclusione della difesa personale e l’imposizione di un difensore iscritto all’albo speciale. Questa previsione, secondo la Corte, non limita le facoltà difensive ma le conforma al livello di specializzazione richiesto dalla sede giudiziaria.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, inoltre, è stata giustificata sulla base di una “colpa nell’impugnazione”, derivante dall’aver introdotto un ricorso privo di un requisito essenziale, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre un monito chiaro: la scelta del difensore per un ricorso in Cassazione non è un dettaglio secondario. È un presupposto fondamentale per l’accesso stesso al giudizio di legittimità. Affidarsi a un professionista non abilitato comporta conseguenze gravi e irreversibili: l’inammissibilità del ricorso, che non verrà mai esaminato nel merito, e l’imposizione di sanzioni economiche a carico del cittadino. È quindi indispensabile, prima di intraprendere questa via, verificare con la massima attenzione che il proprio legale possieda le specifiche qualifiche richieste dalla legge per patrocinare dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha presentato e sottoscritto non era iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
È costituzionale richiedere un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha affermato che tale requisito è una scelta ragionevole del legislatore. Non limita il diritto di difesa, ma lo adegua all’elevato livello di qualificazione tecnica richiesto per il giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che quindi non è stato esaminato nel merito), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa connessa all’aver presentato un’impugnazione non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18514 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
Rilevato che il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila è stato presentato dall’AVV_NOTAIO, difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria;
rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. peri., come riformulat dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’al speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile;
considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente