Ricorso in Cassazione: Perché la Scelta dell’Avvocato è Cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima possibilità per far valere le proprie ragioni in un procedimento giudiziario. Tuttavia, l’accesso alla Suprema Corte è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può portare a conseguenze severe, come la declaratoria di inammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per ricordare uno dei requisiti fondamentali: la qualifica del difensore.
I Fatti del Caso: Un Reclamo Trasformato in Ricorso
Un soggetto, a seguito di una decisione del Magistrato di Sorveglianza che rigettava la sua istanza di modifica del domicilio, presentava un atto di reclamo tramite il proprio difensore. Il Tribunale di Sorveglianza, riconoscendo la natura dell’atto, lo trasmetteva correttamente alla Corte di Cassazione come ricorso, non essendo il provvedimento originario reclamabile.
Tuttavia, giunto al vaglio della Suprema Corte, il ricorso si è immediatamente scontrato con un ostacolo formale insormontabile.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la procedura semplificata de plano (cioè senza udienza, sulla base dei soli atti), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un requisito essenziale per il ricorso in Cassazione
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che, per presentare un ricorso in Cassazione, l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, il cosiddetto “albo dei cassazionisti”.
Nel caso di specie, il difensore che aveva firmato l’atto non possedeva tale qualifica. Questa mancanza costituisce una causa di inammissibilità prevista dall’articolo 591 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato come questo vizio formale impedisca qualsiasi valutazione sul merito della questione.
Inoltre, i giudici hanno ribadito la legittimità dell’utilizzo della procedura de plano, introdotta dalla riforma del 2017, anche per i ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore, poiché questa modifica riguarda le modalità procedurali davanti alla Cassazione e non il regime delle impugnazioni in sé.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. La scelta di un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori vanifica l’intero sforzo processuale, precludendo l’accesso alla Corte e comportando significative conseguenze economiche.
Per chiunque intenda intraprendere la via del ricorso in Cassazione, è quindi imperativo verificare preliminarmente che il proprio legale sia iscritto all’albo dei cassazionisti. Questa semplice verifica può fare la differenza tra la possibilità di vedere esaminato il proprio caso e una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore che lo ha sottoscritto non era iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, un requisito obbligatorio previsto dalla legge per poter patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte ha deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte ha preso la sua decisione sulla base degli atti scritti presentati, senza necessità di un’udienza formale con la discussione orale delle parti. È una procedura accelerata prevista per i casi di inammissibilità manifesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA
/fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Messina, con l’ordinanza indicata in intestazione, ha rigettato l’istanza di modifica del domicilio avanzata nell’interesse di COGNOME NOME.
L’atto di reclamo, sottoscritto dal difensore AVV_NOTAIO, veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile.
2.1. Il difensore non è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei cassazionisti, sicché il ricors inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l’atto impugNOME rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum ntrodotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.