Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 05/10/1974
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra ne
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne disce
che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mer
arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 201
COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pe determinata in misura pari al minimo edittale, anche operata la riduzione ex ar
62 bis cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna deltrricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikicorrente al pagamento delle spese processuali e della som , g1di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2625.