Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza Procedurale
L’analisi di oggi si concentra su un’ordinanza della Corte di Cassazione che, pur nella sua essenzialità, offre uno spunto prezioso per comprendere le fasi iniziali e la struttura di un ricorso in Cassazione. Questo tipo di documento rappresenta un momento cruciale nel percorso giudiziario, segnando l’avvio del cosiddetto giudizio di legittimità, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Il Contesto Giudiziario: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il documento in esame nasce da un ricorso in Cassazione presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Quando una parte ritiene che una sentenza d’appello sia viziata da errori di diritto, può impugnarla davanti alla Suprema Corte. È importante sottolineare che la Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
L’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale formalizza l’avvio di questo procedimento. Vengono indicati elementi fondamentali come il Presidente del collegio giudicante e il Consigliere Relatore, ossia il magistrato incaricato di studiare il caso e di presentarlo al collegio. Viene inoltre fissata la data dell’udienza, momento in cui il ricorso verrà discusso.
Analisi dell’Ordinanza e il suo significato nel ricorso in Cassazione
Un’ordinanza come quella in oggetto non è una sentenza. Non decide la causa nel merito, né accoglie o respinge il ricorso. Il suo scopo è puramente ordinatorio e informativo. Essa attesta che:
1. Il ricorso è stato formalmente presentato e ha superato i primi controlli di ammissibilità della cancelleria.
2. Il procedimento è stato assegnato a una specifica sezione della Corte (in questo caso, la Sezione 7 Penale).
3. È stato formato il collegio giudicante con la nomina di un Presidente e di un Relatore.
4. È stata fissata un’udienza per la trattazione del caso.
Questo documento serve a dare avviso alle parti (l’imputato e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione) dell’avvenuta calendarizzazione del processo, permettendo loro di preparare le proprie difese o conclusioni.
Le Motivazioni
Il provvedimento analizzato, per sua natura, non contiene motivazioni sulla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Essendo un atto meramente interlocutorio e organizzativo, si limita a dare atto degli adempimenti procedurali svolti. La fase della motivazione, cuore pulsante di ogni decisione giudiziaria, interverrà solo in un momento successivo, con la stesura della sentenza o dell’ordinanza definitiva che deciderà il ricorso. In quel frangente, la Corte esporrà le ragioni giuridiche per cui i motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati, infondati o inammissibili.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza esaminata è un perfetto esempio della macchina procedurale che si mette in moto con la presentazione di un ricorso in Cassazione. Sebbene non fornisca dettagli sul caso specifico o sull’esito del giudizio, essa è un tassello indispensabile che garantisce la trasparenza e il corretto svolgimento del processo. Per le parti coinvolte, ricevere questo atto significa avere la conferma che il proprio caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte e che si avvicina il momento della decisione finale, che stabilirà la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Chi ha proposto il ricorso?
Il ricorso è stato proposto da un cittadino nato a Palermo il 06/03/1988.
Contro quale provvedimento è stato presentato il ricorso?
Il ricorso è stato presentato avverso la sentenza emessa il 17/10/2024 dalla Corte d’Appello di Palermo.
Quali sono le figure chiave del collegio giudicante menzionate?
Il documento menziona il Presidente del collegio, la Dott.ssa Criscuolo, e il Consigliere Relatore, il Dott. Di Geronimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/03/1988
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all’esclusione delle attenuanti
generiche, unico punto devoluto dalla sentenza rescindente all’attenzione del giudice del rinvio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore
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Il Preside