Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima opportunità per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, questo strumento processuale è regolato da requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità, la ripetitività e la mancanza di una critica argomentata possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un imputato di impugnare, tramite un ricorso in Cassazione, la sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua difesa su diversi motivi, contestando sia la sua affermazione di responsabilità penale, sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dei Requisiti del Ricorso in Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando le carenze che hanno reso il ricorso inammissibile. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni della Corte.
Il Vizio della Ripetitività
Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la responsabilità penale, è stato giudicato come una semplice e “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la specifica motivazione della sentenza che si impugna. In assenza di tale critica, i motivi sono considerati solo “apparenti” e quindi non specifici.
La Manifesta Infondatezza sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, poiché tale valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri.
La Genericità degli Altri Motivi
Infine, il terzo e il quarto motivo sono stati bollati come generici per indeterminatezza. Essi non rispettavano i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha specificato gli elementi concreti alla base delle sue censure, impedendo così alla Cassazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La decisione evidenzia che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica puntuale e specifica della decisione contestata, evidenziandone i vizi logici o giuridici. La mera riproposizione di argomenti già esaminati o la formulazione di censure generiche si traducono in un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, se sono manifestamente infondati, o se sono generici e non specificano chiaramente le censure contro la sentenza impugnata, violando i requisiti di legge.
È sufficiente ripetere gli stessi argomenti dell’appello in un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che la semplice reiterazione di argomenti già dedotti e disattesi, senza una critica argomentata e specifica rivolta alla motivazione della sentenza d’appello, rende i motivi “soltanto apparenti” e quindi inammissibili.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, in quanto tale valutazione supera e assorbe tutti gli altri argomenti non esplicitamente menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44690 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA%
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabili dell’imputato, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argome giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che lamentano la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici p indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) co pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pres ente