Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la difesa nel processo penale, un’opportunità per contestare la violazione della legge nella sentenza di condanna. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato e richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali. Un’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare una delle cause più frequenti di insuccesso: l’inammissibilità per genericità dei motivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 19 marzo 2024. L’imputato, ritenuto colpevole nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che le sue ragioni non fossero state adeguatamente valutate nelle fasi precedenti del processo.
L’analisi del Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
L’esito del giudizio di legittimità, tuttavia, è stato negativo per l’imputato. La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede in un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione: la sua intrinseca genericità.
I giudici hanno osservato come il ricorso non contenesse una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Piuttosto, l’atto si limitava a riproporre le medesime argomentazioni e doglianze già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni giuridiche che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna. Questo approccio rende il ricorso non conforme ai requisiti richiesti dal codice di procedura penale.
La Necessità di una Critica Specifica
La giurisprudenza costante della Cassazione impone che il ricorso non sia una mera ripetizione di quanto già discusso, ma una vera e propria “censura” mirata. L’appellante deve individuare con precisione il presunto errore di diritto commesso dalla corte territoriale e spiegare perché la sua interpretazione sia errata. Un ricorso generico, che non dialoga con la sentenza impugnata, viene considerato elusivo e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione deve essere redatto in modo da permettere alla Corte di comprendere immediatamente quali siano le violazioni di legge denunciate e in che modo esse abbiano viziato la sentenza impugnata. Non è compito della Cassazione ricercare autonomamente i possibili errori nel provvedimento, ma è onere del ricorrente indicarli con chiarezza e specificità.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui un ricorso che non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, ma si limita a riproporre le stesse questioni, si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, il quale è chiamato a giudicare esclusivamente sulla corretta applicazione della legge (ius constitutionis) e non sul merito della vicenda (ius litigatoris).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale del ricorso per cassazione. Per i difensori, emerge la necessità di abbandonare atti standardizzati o meramente ripetitivi. È indispensabile studiare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire un’impugnazione che ne smonti, punto per punto, il ragionamento giuridico ritenuto errato. In assenza di questo lavoro di critica mirata, il ricorso è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diviene definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi presentati siano generici e non contengano una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni giuridiche esposte nella motivazione della sentenza che si intende contestare.
Quali sono le conseguenze pratiche di una declaratoria di inammissibilità?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso. La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e l’imputato è solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e, in alcuni casi, di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 08/11/1996
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, diret contestare la resistenza contestata per l’affermata inidoneità oppositiva della condotta, rep
profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con arg giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent
riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 marzo 2025.