Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei motivi che possono portare a una dichiarazione di inammissibilità, trasformando l’appello in un nulla di fatto. Il caso analizzato riguarda un ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
L’imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado, decideva di presentare un ricorso in Cassazione basato su quattro motivi principali. Sostanzialmente, le sue doglianze miravano a contestare:
1. La valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito.
2. Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello.
3. L’apparenza della motivazione relativa al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
4. La presenza di un errore materiale non determinante ai fini della validità della sentenza.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità totale del ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Ripetizione di Questioni di Fatto
Il primo motivo è stato bocciato perché era una mera riproposizione di censure fattuali già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali equivale a chiedere un inammissibile terzo grado di giudizio.
La Discrezionalità nel Bilanciamento delle Circostanze e il Ricorso in Cassazione
Anche il terzo motivo, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che la comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione può essere contestata in sede di legittimità solo se risulta palesemente illogica o arbitraria, cosa che nel caso di specie non è stata dimostrata. Citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha sottolineato che una motivazione è sufficiente anche se si limita a ritenere l’equivalenza tra le circostanze come la soluzione più adeguata a realizzare l’adeguatezza della pena.
Altri Motivi di Inammissibilità
Infine, anche gli altri due motivi sono stati respinti. La contestazione sul rigetto della rinnovazione istruttoria è stata ritenuta una doglianza che aveva già trovato adeguata risposta nella sentenza d’appello. L’ultimo motivo, relativo a un presunto errore materiale, è stato considerato irrilevante poiché non tale da determinare alcuna nullità.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per discutere i fatti del processo. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare unicamente ‘errores in iudicando’ (errori nell’applicazione della legge) o ‘errores in procedendo’ (vizi procedurali). Nel caso in esame, il ricorrente ha fallito nel formulare censure ammissibili, limitandosi a riproporre questioni di merito o a contestare valutazioni discrezionali senza dimostrarne l’illogicità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Suprema Corte: è essenziale strutturare il ricorso su precise violazioni di legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti o contestare in modo generico le decisioni discrezionali dei giudici di merito porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse questioni di fatto già discusse in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un motivo di ricorso meramente riproduttivo di profili di censura in fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, non è consentito in sede di legittimità.
Il giudizio sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti può essere contestato in Cassazione?
Sì, ma solo qualora la decisione del giudice di merito sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Altrimenti, trattandosi di una valutazione discrezionale sorretta da sufficiente motivazione, sfugge al controllo della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45817 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di leg poiché meramente riproduttivo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 6 de sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato accoglimento richiesta di rinnovazione istruttoria reitera una doglianza che già ha trovato adegua negli argomenti esposti dalla corte di appello alle pp. 8-9 della sentenza;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’apparenza della motivazi ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizion al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano fru arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tal ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a r
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idonea a. realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Li, n. 10713 de 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Considerato che il quarto motivo deduce un errore materiale non determinante alcuna nullità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere stensore
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Il Presidente