Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via percorribile nel sistema giudiziario italiano, un’opportunità per contestare una decisione che si ritiene viziata da errori di diritto. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda con fermezza quali siano i requisiti di ammissibilità e le conseguenze di un’impugnazione redatta in modo generico o aspecifico. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le regole procedurali che governano questo fondamentale strumento di giustizia.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente sollevava diverse censure, contestando la decisione di secondo grado sotto più profili: la presunta assenza di querela, la valutazione sulla sua responsabilità penale, la determinazione della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.).
L’Analisi della Corte e i motivi del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente ogni singolo motivo del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa drastica decisione.
1. Il motivo sull’assenza di querela
Il primo motivo è stato giudicato aspecifico. La ricorrente lamentava la mancanza di querela, ma non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già accertato che la persona offesa aveva chiaramente espresso la propria volontà di punire i responsabili. Un ricorso in Cassazione efficace non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve criticarle punto per punto.
2. La contestazione sulla responsabilità
Anche il secondo motivo, relativo alla correttezza della motivazione sulla responsabilità, è stato ritenuto generico e indeterminato. La Corte ha rilevato che il ricorso non indicava gli elementi specifici su cui si fondava la censura, impedendo di fatto al giudice di legittimità di individuare i presunti vizi della sentenza impugnata. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e argomentata.
3. La determinazione della pena
Sul terzo punto, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena è una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice è logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sanzione, collocandola vicino al minimo edittale e ritenendola adeguata alla gravità del fatto. Il ricorso non ha evidenziato vizi logici in questo ragionamento.
4. La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Infine, anche la censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto è caduta nel vuoto. La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione, spiegando perché il fatto non fosse da considerarsi di minima offensività. Anche in questo caso, la ricorrente non ha contestato specificamente tali argomentazioni.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro dell’ordinanza risiede nel concetto di correlazione tra i motivi del ricorso e la sentenza impugnata. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le medesime argomentazioni difensive. È, invece, una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, ovvero deve attaccare una precisa parte della motivazione della sentenza precedente, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge. Un ricorso che si limita a ripetere le proprie tesi senza un confronto critico con la decisione impugnata è destinato all’inammissibilità. La decisione ha quindi portato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede massima perizia tecnica e rigore argomentativo. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con motivi specifici e pertinenti, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge. La genericità e l’aspecificità non solo rendono l’impugnazione inutile, ma comportano anche significative conseguenze economiche per chi la propone. Questo caso sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per navigare le complesse acque del giudizio di legittimità.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico quando non tiene conto della motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, mancando quindi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la determinazione della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la determinazione della pena se questa è stata graduata attraverso un giudizio di fatto privo di vizi logici. La valutazione sulla congruità della sanzione è di competenza esclusiva del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/11/1976
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si rileva l’assenza di querela, è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. fg.4) laddove è stato specificato che la persona offesa aveva formalmente espresso la sua volontà punitiva nei confronti degli autori del reato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. fg. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il terzo motivo, che contesta la determinazione della pena, non tiene conto del fatto che la Corte di merito ha graduato la sanzione in prossimità del minimo edittale ritenendola adeguata alla gravità della condotta (fg. 4), attraverso un giudizio di fatto scevro da vizi logici e per questo non rivedibile;
che anche in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., la Corte territoriale (a fg. 4 della sentenza impugnata), ha espresso il proprio convincimento in ordine alla non minima offensività del fatto con argomenti dei quali la ricorrente non tiene conto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024 –
Il Consigliere estensore
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Il Presid nte
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