Ricorso in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
Il percorso per far valere i propri diritti nelle aule di giustizia è scandito da regole precise, la cui osservanza è fondamentale per il buon esito di ogni azione legale. Questo principio assume una rilevanza ancora maggiore quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, il ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia essenziale affidarsi a un professionista qualificato, pena l’inammissibilità dell’atto e conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso: un Appello Personale Giunto in Cassazione
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’interessato, anziché avvalersi di un legale, ha deciso di presentare personalmente il ricorso in Cassazione. Questo atto, apparentemente semplice, si è scontrato con una delle regole cardine della procedura penale davanti alla Suprema Corte, innescando una pronuncia di carattere puramente processuale ma dalle conseguenze molto concrete.
I Requisiti del ricorso in Cassazione
Il Codice di Procedura Penale, agli articoli 571 e 613, stabilisce in modo inequivocabile le modalità di presentazione del ricorso. In particolare, l’articolo 613, comma 1, impone che gli atti di ricorso siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa norma non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo giuridico, sia alimentato da atti redatti da professionisti con una specifica competenza.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha semplicemente applicato la legge. I giudici hanno rilevato che l’atto era stato presentato “personalmente dal condannato”, in palese violazione del combinato disposto degli articoli 571 e 613 del codice di rito. La pronuncia si allinea a un orientamento consolidato, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che ha ribadito la necessità della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La conoscenza delle regole processuali, specialmente quelle che impongono l’assistenza tecnica obbligatoria, è un onere che non può essere ignorato.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Sanzioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia ha due importanti conseguenze. La prima è che la Corte non è entrata nel merito della questione sollevata, lasciando quindi definitiva l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. La seconda, di natura economica, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La vicenda sottolinea in modo netto che il “fai da te” legale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non solo è inefficace, ma può rivelarsi anche molto costoso.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, la legge stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina la questione nel merito e l’atto non produce alcun effetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato-a~4 alle-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condanNOME, in violazione del combiNOME disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/09/2023.