Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Attraverso l’analisi di una recente ordinanza, vedremo quali sono i passaggi e, soprattutto, quali conseguenze derivano dalla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso in Cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte. La Settima Sezione Penale, preposta a un primo filtro di ammissibilità, è stata chiamata a valutare la validità formale e sostanziale del ricorso.
La Decisione della Corte Suprema
Con un’ordinanza estremamente sintetica, la Corte di Cassazione ha definito il procedimento. Sebbene il dispositivo non espliciti nel dettaglio l’esito, la natura stessa del provvedimento (ordinanza della Sezione 7) e la menzione finale delle sanzioni pecuniarie indicano una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione implica che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che ha riscontrato vizi insanabili nell’atto di impugnazione.
Le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, le conseguenze per il ricorrente sono significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile: ciò significa che la condanna stabilita dalla Corte d’Appello deve essere eseguita. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come suggerito dal documento, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non riporta le specifiche motivazioni della decisione, come spesso accade in questi provvedimenti standardizzati. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano la Corte a dichiarare un ricorso inammissibile. Generalmente, l’inammissibilità può derivare da:
1. Vizi di forma: Mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge nell’atto di ricorso.
2. Motivi non consentiti: Quando il ricorrente tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito.
3. Genericità dei motivi: Se le censure sollevate sono vaghe, astratte o non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
4. Manifesta infondatezza: Quando i motivi appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
La Settima Sezione Penale svolge proprio questa funzione di “filtro”, assicurando che solo i ricorsi meritevoli di una discussione approfondita arrivino alla trattazione nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre uno spunto fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’estrema precisione e il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Un’impugnazione non correttamente impostata non solo non produce l’effetto sperato di annullare la sentenza, ma espone il ricorrente a conseguenze negative, come la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto in diritto processuale penale per valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’efficace impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Qual è la funzione principale della Corte di Cassazione in ambito penale?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge (controllo di legittimità). Il suo scopo è garantire l’uniformità dell’interpretazione giuridica su tutto il territorio nazionale.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è inammissibile?
Significa che il ricorso presenta dei vizi (di forma, di sostanza, o perché propone motivi non consentiti) tali da impedirne l’esame nel merito. La Corte, in pratica, non arriva a discutere se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, ma si ferma prima.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento analizzato, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 29/10/1970
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
7628/25
Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grzio e conferm
appello, in merito all’accertamento delle condotte di reatoende evidente la in
infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito
alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato;
ritenuto che analoga genericità caratterizza le censure articolate nel secondo motivo in tema di diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis
c.p. a fronte del grado elevato di colpevolezza ravvisato nel caso di specie;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ex e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
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