Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ERICE il 23/09/1983
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge
in relazione alla ritenuta configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., risulta non formulato in termini consentiti dalla legge in
questa sede t essendo riproduttivo di profili di censura già svolti con l’atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della
sentenza impugnata) con congrue e non illogiche argomentazioni, in linea con il disposto normativo: avendo il ricorrente perpetrato la condotta di
danneggiamento su un braccialetto elettronico, quale bene destinato ad un pubblico servizio, e cioè alla tutela dell’ordine pubblico attraverso il controllo a
distanza di soggetti ritenuti pericolosi per la collettività, deve ritenersi correttamente affermata la sussistenza dell’aggravante
de qua, posta a presidio e
garanzia di un pubblico servizio o di una pubblica utilità, il che coincide perfettamente con la funzione svolta dal presidio elettronico atto al controllo e
tracciamento degli spostamenti di un soggetto detenuto (ancorché in regime domiciliare). Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione, cui collegio intende offrire continuità, è assolutamente consolidata (Sez. 7, n. 6476 del 21/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 284940 – 01), non rilevando l’esposizione della cosa alla pubblica fede, quanto piuttosto la destinazione funzionale al servizio pubblico, a prescindere da chi sia il soggetto titolare del mezzo.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.