Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 2627/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a COGNOME NOME, al giudizio di respons alla individuazione dell’atto contrario ai doveri di ufficio, alla sussistenza di una mera res
passiva, e, quanto a NOME NOME, alla sussistenza della scrinninante prevista dall’art. 39
cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito, perché volti a sollecitare una rivisitazione delle p
sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, perchè generici rispetto alla motivaz della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.