Ricorso in Cassazione e Giudice di Pace: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale riguardo i limiti del ricorso in Cassazione per le sentenze emesse in grado di appello su decisioni del Giudice di Pace. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, delineando il perimetro delle censure ammesse in sede di legittimità.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Teramo, parzialmente riformata in appello dal Tribunale della stessa città. L’imputato era stato assolto dall’accusa di lesioni personali, ma condannato per il reato di minaccia. La parte civile, insoddisfatta dell’assoluzione per le lesioni, decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso dinanzi alla Suprema Corte. I motivi del ricorso si concentravano su un presunto vizio di motivazione da parte del giudice d’appello, il quale avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante la presenza di un certificato medico a supporto.
I Limiti del Ricorso in Cassazione per il Giudice di Pace
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nell’applicazione di specifiche norme procedurali che regolano l’impugnazione delle sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, stabilisce un’importante limitazione.
La Differenza tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Per questi specifici procedimenti, il ricorso in Cassazione non può essere fondato su un generico vizio di motivazione, ovvero sulla presunta illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito. L’unica via percorribile è quella della “violazione di legge”. Ciò significa che si può contestare solo l’errata applicazione o interpretazione di una norma di diritto, ma non il modo in cui il giudice ha valutato le prove (come testimonianze o documenti) per ricostruire i fatti. Nel caso di specie, la ricorrente lamentava proprio la valutazione di inattendibilità delle sue dichiarazioni, una questione che attiene al merito dei fatti e non a un errore di diritto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dalla parte civile fossero palesemente inammissibili. I giudici di legittimità hanno sottolineato che le doglianze relative alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche se supportate da un certificato medico, costituiscono censure sulla motivazione della sentenza. Poiché la legge esclude espressamente la possibilità di presentare un ricorso in Cassazione per vizi di motivazione in questa specifica materia, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito per chi intende impugnare in Cassazione una sentenza d’appello originata da un procedimento davanti al Giudice di Pace. È essenziale che i motivi del ricorso siano rigorosamente ancorati a una “violazione di legge” e non si traducano in un tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione evidenzia l’importanza di una consulenza legale specializzata per valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un ricorso, evitando così costi inutili e sanzioni processuali.
È sempre possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello originata dal Giudice di Pace?
No. Per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, come stabilito dall’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dall’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000.
Qual era il motivo principale del ricorso in questo caso?
La ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e le prove documentali (certificato medico) riguardo il reato di lesioni personali.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e perché?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è che i motivi proposti, attinenti alla valutazione delle prove e quindi a un presunto vizio di motivazione, non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di procedimenti, che sono limitati alla sola violazione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
dalla parte civile COGNOME NOME COGNOME nato a TERAMO il 19/07/1971
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
NOME nato a TERAMO il 06/10/1966
avverso la sentenza del 19/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Ritenuto che NOME COGNOME ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 19 maggio 2023 che ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo assolvendo l’imputato COGNOME NOME dal reato di lesioni personali, confermando la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di minaccia di cui al capo B);
-Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla riconosciuta inattendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, dimostrate dal certificato medico, denunziano vizi di motivazione non consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023
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