Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha accolto la richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, condannandolo alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per i reati di tentato omicidio, porto illegale di armi ed evasione, commessi in data 01/07/2022, ed ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, confermando la loro condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di detenzione e porto illegale di armi commessi in data 01/07/2022.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per avere il giudice omesso di motivare le ragioni dell’applicazione di una pena molto superiore al minimo edittale, e hanno proposto ricorso NOME COGNOME e da NOME COGNOME, con due separati atti redatti personalmente.
I tre ricorsi possono essere trattati nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili, per diverse motivazioni.
3.1.11 ricorso presentato da NOME COGNOME è proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. La richiesta di applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero presuppone la rinuncia a tutti i motivi di appello, compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e questa Corte ha stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). La
pena applicata dalla Corte di appello è conforme a quella concordata alle parti ed è compresa nei limiti edittali della norma violata; essa, pertanto, non è illeg per cui è inammissibile la doglianza avanzata dal ricorrente, che lamenta soltanto l’omessa valutazione e motivazione circa la sua congruità.
3.2. I ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i hanno proposto i propri ricorsi personalmente e senza l’assistenza di u difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la senten 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscr nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Alle dichiarazioni di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cort costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbi proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità», al versamento, da parte di ciascuno di essi, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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