Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14051 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4456/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 650/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a PRATO il 02/04/1962
COGNOME NOME nata a PRATO l’11/08/1959
avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d’appello di Firenze
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, pronunciata a seguito di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 19076 del 2020;
esaminati i ricorsi;
Ritenuto che i medesimi sviluppano censure attinenti la mancata rivalutazione della condotta di bancarotta fraudolenta, già contestata al capo a) della rubrica, in particolare sotto il profilo della concessione dell’attenuante del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 62, n. 4 ( rectius , n. 6), cod. pen.;
che le censure sono tuttavia precluse, perché il rinvio era stato ordinato unicamente ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
che vige pertanto il principio per cui, a fronte di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ulteriore ricorso in
cassazione solo in relazione ai ‘punti’ annullati, e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi (Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269383-01), rapporto che nella specie non sussiste (cfr. Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, COGNOME, Rv. 187426-01);
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME