Ricorso in Cassazione dopo Concordato: Quando è Ammissibile?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione a seguito di un ‘concordato sui motivi di appello’, procedura disciplinata dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, delineando con chiarezza il perimetro entro cui è possibile contestare una sentenza frutto di tale accordo.
Il Contesto del Caso: Due Ricorsi con Motivazioni Differenti
La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da due soggetti avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le doglianze presentate erano distinte:
1. Il primo ricorrente lamentava la mancata applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2024) relativa agli effetti sulla pena per un fatto di ‘lieve entità’.
2. Il secondo ricorrente deduceva un generico ‘vizio di motivazione’ della sentenza impugnata, senza specificare in modo adeguato le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della sua richiesta.
Entrambi i tentativi di rimettere in discussione la decisione di secondo grado si sono scontrati con il rigido vaglio di ammissibilità della Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il Principio sul Ricorso
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, qualificandoli come inammissibili. Per il primo, i giudici hanno osservato che la lieve entità del fatto doveva ritenersi implicitamente esclusa, data la gravità delle modalità esecutive del reato (lesioni personali a danno di più vittime). La motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, era sufficiente a giustificare tale esclusione.
Per il secondo ricorso, la sua genericità è stata fatale, poiché non prospettava argomentazioni concrete e specifiche.
I Limiti del Ricorso in Cassazione dopo il ‘Concordato in Appello’
Il fulcro della decisione risiede nel principio, ribadito dalla Corte, sui limiti dell’impugnazione avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Accedere al concordato in appello significa, di fatto, rinunciare a contestare la maggior parte degli aspetti della sentenza. Il ricorso in Cassazione resta possibile, ma solo per motivi estremamente specifici, quali:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo;
* Mancanza del consenso del pubblico ministero;
* Una decisione del giudice difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile contestare motivi a cui si è rinunciato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o la determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (cioè fuori dai limiti previsti dalla legge).
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un istituto che mira a deflazionare il carico giudiziario, basandosi su un accordo processuale che cristallizza la posizione delle parti. Consentire un ampio ricorso in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto stesso, riaprendo questioni che le parti avevano scelto di non contestare più. La Corte, citando un proprio precedente (Sent. n. 22002/2019), ha confermato che l’accordo sulla pena implica un’accettazione del merito della decisione e preclude doglianze successive, salvo i casi eccezionali e tassativi previsti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per la difesa: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato può portare a una riduzione della pena, dall’altro chiude quasi definitivamente la porta a ulteriori impugnazioni. Diventa fondamentale, quindi, valutare se esistono motivi di ricorso solidi prima di optare per l’accordo. La pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito, ma un controllo di legittimità, e lo è in modo ancora più stringente quando la decisione impugnata si basa su un patto processuale liberamente sottoscritto dalle parti.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi molto specifici: vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è diversa da quanto concordato. Non si possono contestare motivi a cui si è rinunciato.
Perché il motivo sulla ‘lieve entità del fatto’ è stato ritenuto infondato?
La Corte ha stabilito che la lieve entità del fatto era stata implicitamente esclusa dalla sentenza precedente, considerando le modalità di esecuzione del reato e il fatto che ci fossero state più vittime di lesioni personali. Pertanto, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9709 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROMA il 13/11/1991
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 27/02/1993
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto, quanto al primo ricorrente, che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione al caso di specie del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 quanto agli effetti sulla pena per il fatto di lie entità, è manifestamente infondato, avuto riguardo alle modalità esecutive del fatto ed alla consumazione dei reati di lesione personali in danno di distinte vittime, in virtù delle quali deve implicitamente ritenersi esclusa, sulla base della motivazione offerta, la lieve entità del fatto;
considerato, quanto al secondo ricorrente, che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazione in relazione agli artt. 125, n. 3, 129 e 546, le E) cod. proc. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta;
che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca i soli motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando indeducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dell condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi, con assorbimento di ogni altra deduzione, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata, devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024