Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile Dopo un Concordato in Appello?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigidi confini di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso le sentenze emesse a seguito di un “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Questa pronuncia offre chiarimenti fondamentali sul valore della rinuncia ai motivi di appello e sulle limitate possibilità di impugnare la decisione successiva.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo in appello con la Procura Generale rinunciando a specifici motivi di gravame, proponeva ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti: il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità del reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Tuttavia, il motivo relativo alla lieve entità era tra quelli a cui l’imputato aveva espressamente rinunciato per accedere al concordato, mantenendo solo le questioni relative alla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione integralmente inammissibile, seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. La decisione si fonda sulla natura stessa del concordato in appello, che rappresenta un patto processuale con effetti preclusivi significativi.
L’Inammissibilità dei Motivi Oggetto di Rinuncia
Il punto cruciale della decisione riguarda i motivi di ricorso che erano stati precedentemente abbandonati. La Corte ha sottolineato che l’accordo tra le parti sui punti da devolvere al giudice d’appello implica una rinuncia a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra doglianza. Questo vale anche per questioni che, in teoria, sarebbero rilevabili d’ufficio.
La richiesta di riqualificare il fatto come di ‘lieve entità’ rientra a pieno titolo tra i motivi di merito a cui il ricorrente aveva rinunciato. Di conseguenza, tale doglianza non poteva essere riproposta davanti alla Cassazione. L’unica eccezione a questa regola ferrea è l’irrogazione di una pena illegale, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La Valutazione sulle Circostanze Attenuanti
Anche la seconda doglianza, relativa alla misura delle circostanze attenuanti generiche, è stata respinta. La Cassazione ha ricordato che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o viziata giuridicamente. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, giustificando una diminuzione ‘contenuta’ della pena in ragione del comportamento negativo tenuto dal reo successivamente al reato, avendo egli violato le prescrizioni di una misura non detentiva.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il principio del valore vincolante dell’accordo processuale: il concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. sigilla un patto tra le parti che limita il perimetro del giudizio. Accettare questo rito significa accettare le sue conseguenze, inclusa la rinuncia a contestare i punti non inclusi nell’accordo. Riproporre tali punti in Cassazione costituirebbe una violazione della logica e della funzione dell’istituto.
In secondo luogo, il principio del limite al sindacato di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un giudice della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena o sulla concessione delle attenuanti, se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione coerente e non contraddittoria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Implica una rinuncia consapevole a determinate linee difensive in cambio di una potenziale certezza e mitezza della pena. Pertanto, è essenziale che la difesa valuti attentamente quali motivi di appello mantenere e quali sacrificare, poiché un successivo ricorso in cassazione su punti rinunciati sarà, con ogni probabilità, destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia conferma la tendenza del legislatore e della giurisprudenza a favorire istituti deflattivi del contenzioso, attribuendo piena responsabilità e valore agli accordi processuali stipulati tra le parti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale o a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo. Non è possibile, invece, contestare i motivi di merito ai quali si è rinunciato.
Se si rinuncia ai motivi di merito, si può comunque contestare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione?
No. Secondo la Corte, l’accordo sui punti da discutere in appello implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, inclusa la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto (come l’ipotesi della lieve entità), poiché questa rientra nel merito della causa.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla misura delle circostanze attenuanti generiche?
No, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica o presenti vizi giuridici. La Cassazione non può entrare nel merito della decisione e sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello se la motivazione è considerata adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 05/06/1990
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio della mo in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. della rinuncia ai motivi inerenti al merito, eccetto quelli relativi alla quantificazi delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo, lamenta che le circostanze generiche non sono state riconosciute nella massima estensione.
In ordine alla prime doglianza, si ribadisce che è ammissibile il ricorso in cassazio sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al co Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giud sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valuta condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06 272969).
E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito de sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificaz del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rin nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena ille (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196)
Nel caso in disamina il ricorrente ha rinunciato ai motivi inerenti il merito (eccetto all’entità della pena) quale quello relativo all’ipotesi della live entità, che implica complessiva degli elementi e della fattispecie concreta e una riqualificazione giuridi
Quanto alla seconda doglianza, si precisa che le determinazioni del giudice di merit al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da m esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, all’esito di u rivalutazione della vicenda, fatto riferimento al comportamento negativo del successivamente alla commissione del reato, ha fruito di una misura non detentiv violato le prescrizioni, ritenendo di applicare una diminuzione per il riconosci circostanze attenuanti generiche contenuta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ri pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente