Ricorso in Cassazione: Quando l’Impugnazione sulla Pena è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile contestare una pena se questa è stata oggetto di un accordo tra le parti in appello, a meno che non se ne deduca l’illegalità. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna, proponeva appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena da applicare, secondo la procedura del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’ previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva la propria sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione. La decisione si fonda su una logica procedurale stringente: l’accordo sulla pena, una volta formalizzato e accettato dal giudice d’appello, preclude una successiva contestazione sulla sua congruità o sulla motivazione che la sorregge.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso in Cassazione dopo il concordato
La Corte ha chiarito che il ‘concordato in appello’ cristallizza la pena, rendendola non più oggetto di una valutazione discrezionale da parte del giudice. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare la quantificazione della pena o la sua motivazione, senza sollevare un profilo di ‘illegalità’ (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista dalla legge), è privo di fondamento.
L’atto di impugnazione, in questo caso, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché tentava di rimettere in discussione un punto – la pena – che era già stato definito consensualmente tra le parti. L’unica via per contestare una sanzione concordata è dimostrare che essa sia illegale, un’argomentazione che non è stata minimamente prospettata dal ricorrente.
In applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione futile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la scelta di aderire a un concordato sulla pena in appello è una decisione strategica che produce effetti definitivi. Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare in futuro la misura della sanzione. Pertanto, prima di intraprendere la strada del ricorso in Cassazione, è essenziale valutare attentamente i motivi di impugnazione ammissibili, per evitare non solo una declaratoria di inammissibilità, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
È possibile impugnare in Cassazione una pena che è stata concordata in appello?
Generalmente no. L’impugnazione è ammissibile solo se si contesta l’illegalità della pena concordata (ad esempio, se supera i limiti di legge), ma non se si lamenta una semplice mancanza di motivazione o la sua congruità.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge con una procedura semplificata, senza fissare un’udienza, basandosi unicamente sulla lettura degli atti, poiché il ricorso appare manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso non è consentito in quanto deduce mancanza di motivazione in ordine alla pena, che in realtà ha formato oggetto di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., senza che sia stata prospettato un profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preidnte