Ricorso in Cassazione: quando il vizio di motivazione non basta
L’impugnazione di una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione è un momento cruciale del processo penale. Tuttavia, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito per ottenere un annullamento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei rigorosi paletti che delimitano il giudizio di legittimità, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto vizio di motivazione. Questo principio è fondamentale per capire perché la Cassazione non è e non può essere un ‘terzo grado’ di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basando le sue doglianze su due punti principali:
1. Un presunto vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza di condanna fosse illogica, proponendo una diversa lettura e valutazione delle prove e delle testimonianze emerse durante il processo.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche: si lamentava del fatto che la Corte d’Appello non avesse applicato le circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena, ritenendo la motivazione su questo punto carente.
L’obiettivo della difesa era chiaro: spingere la Cassazione a riesaminare nel merito la vicenda, mettendo in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e logica del ricorso e della sentenza impugnata. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i confini invalicabili del giudizio di legittimità
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, fornendo due principi chiave della procedura penale.
Il Limite al Sindacato sul Vizio di Motivazione
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché chiedeva alla Cassazione di fare qualcosa che la legge le vieta: una nuova valutazione delle prove. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria analisi a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali hanno il compito esclusivo di accertare i fatti. Il controllo della Cassazione sul vizio di motivazione è limitato a verificare se il ragionamento del giudice di merito sia palesemente illogico, contraddittorio o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme’ alle risultanze processuali, indicando una ‘pluralità di elementi’ a sostegno della responsabilità penale. Proporre una lettura alternativa delle prove, come fatto dal ricorrente, non è sufficiente per integrare un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità. In altre parole, non basta dire ‘le prove potevano essere interpretate diversamente’, ma bisogna dimostrare che il modo in cui sono state interpretate è manifestamente irrazionale.
La Genericità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità e aspecificità. La difesa si era limitata a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza argomentare in modo specifico quali elementi favorevoli all’imputato fossero stati ignorati o mal valutati dalla Corte d’Appello. Affermare semplicemente che la motivazione è carente, senza indicare critiche precise e circostanziate, si traduce in una doglianza astratta che non può essere accolta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Emerge con chiarezza che per avere una possibilità di successo, il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza di condanna. Deve invece individuare vizi specifici, argomentandoli con precisione e nel rispetto del ruolo istituzionale della Suprema Corte. Contestare il vizio di motivazione richiede la dimostrazione di un’irrazionalità palese nel percorso logico del giudice, non la semplice proposta di un percorso alternativo. Allo stesso modo, ogni doglianza, inclusa quella sulle attenuanti, deve essere supportata da argomenti specifici e non da mere affermazioni apodittiche.
Quando un ricorso in Cassazione per vizio di motivazione è inammissibile?
Un ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a proporre una diversa lettura delle prove o un diverso giudizio sulla loro attendibilità, senza dimostrare che il ragionamento del giudice di merito sia manifestamente illogico, contraddittorio o del tutto assente.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti. Il suo compito è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può riesaminare le prove per decidere se i fatti si sono svolti diversamente da come accertato nei gradi precedenti.
Perché la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta come generica?
È stata respinta perché la difesa non ha specificato quali elementi favorevoli all’imputato avrebbero dovuto giustificare una riduzione della pena. Il ricorso si è limitato a una generica lamentela sulla carenza di motivazione, senza fornire argomenti critici concreti e specifici contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria conclusiva depositata in data 4 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l’AVV_NOTAIO ha insist nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui viene eccepito il vizio della motivazione pos a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base del diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibi delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassaz non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta n precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla su cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altr modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,3akan Rv. 216260); i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanz processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabil del ricorrente (vedi pagg. 2/3 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illo manifeste.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del man riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è priva di qualsivogli indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mer declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una gen carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Presidente