Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insis per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, e riproposti nella memoria depositata in cors di giudizio, in cui si sostiene che dal combiNOME tra quanto dichiarato nella deposizio testimoniale dalla fidanzata dell’imputato e da quanto dichiarato dall’agente di polizia doves ricavarsi la conclusione della mancanza della volontà dell’imputato di violare la prescrizione de misura di prevenzione (che gli imponeva di rimanere nell’abitazione in orario notturno), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richies valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione del significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservat al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttur motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
GLYPH