Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29042 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione ordine alla penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, sia in relazio mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, nonché in ragio dell’incertezza probatoria, oltre a essere privi di concreta specificità, non consentiti in questa sede;
che, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facol di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giud ex officio nei limiti della assoluta necessità, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. p pen., atteso che, in sede di appello, non può riconoscersi alle parti la titola un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quel incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr.: Sez. 2, n. 5629 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585-01);
che, invero, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non
decidere allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr.: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01), come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7);
che, quanto alle censure in punto di prova della penale responsabilità per i reati di cui ai capi A) e 13) dell’imputazione, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, peraltro, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7 – 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.