Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 21/08/1968
avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza Tribunale di Genova del 17 maggio 2024, che ha condannato NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 100 di
ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Valbrevenna dal 4 al 12 marzo 2022.
Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa censura, in termini sovrapponibili conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata, sono manifestamente
infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probat estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dal giudice
merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti dei C.C. della Stazione d
COGNOME, sia le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME che i filmati estrat dal sistema di videosorveglianza privata; da tali prove, tra loro convergenti, è emerso che, in
contesto di rapporti di vicinato deteriorati, la COGNOME si è resa autrice di vari epi sversamento di liquami maleodoranti davanti l’ingresso dell’uscio della proprietà di Tassara, nei
cui confronti il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in mille euro.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetr del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.