Ricorso in Cassazione: Quando i Fatti non Possono Essere Riesaminati
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce in modo esemplare i confini invalicabili tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici d’appello avevano errato nella valutazione delle prove a suo carico, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e i dati dei tabulati telefonici.
Il Ricorso in Cassazione e la Valutazione dei Fatti
I motivi di impugnazione proposti dall’imputato si concentravano quasi esclusivamente su una critica all’interpretazione delle prove. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi probatori, giungendo a conclusioni diverse da quelle della Corte d’Appello. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Il suo compito non è stabilire se un imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e non manifestamente contraddittorio. Chiedere alla Suprema Corte di rileggere i tabulati o di valutare diversamente l’attendibilità di un testimone significa chiederle di compiere un’attività che le è preclusa per legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nelle motivazioni, i giudici hanno chiarito che le censure del ricorrente erano articolate ‘esclusivamente in fatto’. La Corte d’Appello, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione ‘priva di illogicità manifeste’ e ‘conforme alle risultanze processuali’, basando la propria decisione su apprezzamenti di fatto che non sono sindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una ‘rilettura degli elementi probatori’ o ‘l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’ è stato respinto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda affrontare un ricorso in Cassazione: l’appello alla Suprema Corte deve fondarsi su questioni di diritto. È inutile e controproducente basare la propria strategia difensiva su una semplice contestazione della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, a meno che non si possa dimostrare un vizio logico macroscopico e palese nella motivazione. La decisione sottolinea l’importanza di distinguere nettamente tra il ‘fatto’ (di competenza dei primi due gradi di giudizio) e il ‘diritto’ (di competenza esclusiva della Cassazione). Un ricorso che ignora questa distinzione è destinato all’inammissibilità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove come testimonianze o tabulati telefonici?
No. Secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura degli elementi probatori’. Il suo è un giudizio di legittimità, che si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare i fatti.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si articola esclusivamente in fatto, proponendo alla Corte una nuova valutazione delle prove. L’inammissibilità scatta quando i motivi non denunciano un errore di diritto o un vizio logico manifesto e incontrovertibile nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che i due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 110 e 628, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei a poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli di elementi (attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i tabulati telefonici acquisiti nel corso del dibattimento) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perci insindacabili in questa sede (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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Il Presidente