Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALVI RISORTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di condanna per il reato di minaccia e per il reato di lesione personale;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto alla mancata valutazione delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punt di fatto;
Rilevato che, riguardo all’approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio acce all’esegesi – fatta propria anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, rel giudizio di legittimi non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine d trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatt indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Etv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dal a legge n. 46 del 20 resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclu per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.