Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sui limiti del ricorso in Cassazione in materia penale. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito e non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione delle prove. Approfondiamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua intera difesa su un presunto vizio di “illogicità della motivazione” della sentenza di condanna. In sostanza, egli contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato e valutato le prove a suo carico, proponendo di fatto una ricostruzione dei fatti alternativa e a lui più favorevole. Questo approccio, tuttavia, si è scontrato con i paletti procedurali che definiscono e limitano le competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si fonda su un principio consolidato, richiamato anche attraverso la citazione di una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997).
I giudici hanno spiegato che il ricorso in Cassazione non è la sede adatta per ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto o una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo compito è riservato in via esclusiva al giudice di merito, ovvero al Tribunale e alla Corte d’Appello, che hanno la piena cognizione del materiale probatorio.
La Suprema Corte può intervenire solo per controllare la legittimità della decisione, ossia per verificare:
1. La corretta applicazione delle norme di diritto.
2. La presenza di vizi logici manifesti e insanabili nella motivazione, che rendano la decisione incomprensibile o contraddittoria.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da tali vizi. Il tentativo del ricorrente di introdurre una diversa interpretazione delle prove è stato quindi qualificato come un inammissibile tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso in Cassazione con speranze di successo, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione il modo in cui un giudice ha valutato le prove?
No. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti esclusivi del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto o proporre una diversa valutazione.
Quali sono i motivi validi per un ricorso in Cassazione in casi come questo?
Un ricorso in Cassazione è valido se denuncia vizi di legittimità, come errori nell’applicazione della legge o vizi logici e giuridici evidenti e macroscopici nella motivazione della sentenza, ma non se si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illogicità della motivazione in ordine alla prova posta a base della dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, c motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del su convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente