Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti Diventa Intoccabile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non è una terza istanza dove poter ridiscutere l’intera vicenda processuale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza: contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito non è un motivo valido per appellarsi alla Cassazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due persone condannate dalla Corte d’Appello di una città del nord Italia. I ricorrenti, attraverso un unico atto, hanno impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando l’illogicità e l’erroneità della motivazione che li aveva dichiarati colpevoli. In sostanza, la loro difesa si basava su una lettura alternativa dei dati processuali e su una diversa interpretazione della credibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni delle persone offese.
La Decisione della Corte: il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le istanze, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore dell’ordinanza risiede nella spiegazione del ruolo della Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il loro compito non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti. La Corte non può agire come un “terzo giudice di merito” per riesaminare fatti, prove e testimonianze.
La Suprema Corte ha sottolineato i seguenti punti chiave:
1. Divieto di sovrapposizione: Alla Corte di Cassazione è precluso non solo sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con “modelli di ragionamento mutuati dall’esterno” o con le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa.
2. Controllo di logicità: Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato a verificare l’assenza di vizi logici evidenti, come la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e non si estende alla valutazione della plausibilità delle conclusioni del giudice di merito.
3. Autonomia del giudice di merito: Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici, spiegando in modo esplicito le ragioni del proprio convincimento sull’attendibilità delle testimonianze e sulla mancanza di rilievo delle letture alternative proposte dalla difesa. Aveva, quindi, fatto corretta applicazione dei principi giuridici per affermare la responsabilità penale e la sussistenza del reato.
Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000), la Corte ha rafforzato il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi motivazionali intrinseci alla sentenza, e non su un preteso travisamento dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico ma fondamentale. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non potrà semplicemente riproporre le stesse argomentazioni di merito già respinte in appello. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità rimane un pilastro del nostro sistema processuale.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo ruolo è limitato al controllo della conformità della sentenza alla legge (legittimità). Non può entrare nel ‘merito’ della questione, cioè non può decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in punto di attendibilità del convergente dichiarato delle persone offese e dell’assenza anche implicita e conseguenziale di decisivo rilievo delle alternative letture critiche declinate dal ricorrente in riferimento a altre fonti probatorie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente