Ricorso in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è un terzo processo dove si possono ridiscutere le prove, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato che chiedeva una nuova interpretazione delle testimonianze. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: una Condanna Basata su Prove Testimoniali
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile, decide di presentare ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta scorrettezza della motivazione della sentenza. In particolare, l’appellante sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel valutare le sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio della persona offesa e dall’imputato stesso. A suo dire, una diversa lettura di queste prove o una differente ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa. È importante notare che il processo di primo grado si era svolto con rito abbreviato, senza quindi la fase del dibattimento.
La Decisione della Corte: Limiti invalicabili del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la legge preclude alla Suprema Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. In altre parole, la Cassazione non può agire come un “terzo giudice di merito”.
Il suo compito non è stabilire se le prove siano state interpretate nel modo “migliore” o se esistano ricostruzioni alternative dei fatti, ma solo verificare che il ragionamento seguito dal giudice d’appello sia esente da vizi logici e da errori di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come le dichiarazioni testimoniali, equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 12/2000). Il giudice d’appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione completa e logicamente coerente nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Aveva spiegato le ragioni del suo convincimento, evidenziando come le informazioni testimoniali chiave fossero state corroborate da altre dichiarazioni raccolte dalla Polizia Giudiziaria. Di fronte a una motivazione così strutturata e priva di palesi illogicità, il tentativo del ricorrente di proporre un “diverso modello di ragionamento” o una “diversa lettura dei dati processuali” si scontra con i limiti intrinseci del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’intera vicenda. È un controllo di legittimità, non di merito. Quando un ricorso si limita a contestare l’attendibilità delle fonti di prova o a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella, logicamente motivata, del giudice di merito, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso infondato comporta anche conseguenze economiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che esulano dalla sua competenza di giudice di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non riesamina il merito della causa, ma si limita a verificare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le norme di legge e che la sua motivazione sia logica, completa e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione po base della dichiarazione di responsabilità richiedendo una nuova valutazione del comp probatorio ed in particolare delle sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio dell offesa e dell’imputato (in primo grado essendo mancato il dibattimento per la scelta abbreviato), così denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa l dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la p per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle ri processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logi pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice d’appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le r suo convincimento compiutamente alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, chiarendo co le sommarie informazioni testimoniali rese dal figlio della persona offesa e dell’imput corroborate da altre dichiarazioni rrese alla Polizia Giudiziaria;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.