Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3925  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso sono formulati in termini non consent in questa sede risolvendosi, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzion vicenda che era stata operata nell’atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Co territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di in contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussi dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa f contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vi processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” d violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (c 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013 COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 28002 (b”, 04); quanto al vizio di motivazione»sono deducibili, in sede di legittimità, censure relati motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esist affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivit l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manife così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni dif sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’auton adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qua indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplic rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 1 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso;
rilevato che il terzo motivo del ricorso è formulato in termini del tutto generici limitandosi lamentare l’eccessività dell’aumento per la continuazione senza riuscire ad evidenziare profili d manifesta illogicità o di palese incongruità della decisione;
considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023