Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2273 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, dal difensore di NOME COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di specificità e non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 3);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.