Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi poteri sono ben definiti e limitati. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: non è possibile utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Questo provvedimento offre uno spunto essenziale per comprendere la natura e i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla parte civile in un procedimento penale. L’interessato si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia. Le censure sollevate nel ricorso riguardavano presunte violazioni di legge, in particolare degli articoli del codice di procedura penale relativi alla valutazione della prova e alla motivazione della sentenza.
Tuttavia, l’obiettivo sostanziale del ricorso non era quello di evidenziare un errore di diritto commesso dai giudici d’appello, bensì di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di ‘rileggere’ gli elementi di prova e di giungere a conclusioni diverse, sostituendo la propria valutazione a quella del giudice di merito.
I Limiti del Ricorso in Cassazione e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I tribunali di primo grado e le Corti d’Appello sono ‘giudici di merito’: il loro compito è accertare come si sono svolti i fatti, valutare le prove (testimonianze, documenti, perizie) e decidere sulla base di tale ricostruzione.
La Corte di Cassazione, invece, è un ‘giudice di legittimità’. Il suo ruolo non è riesaminare il fatto, ma controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro decisione sia logica, coerente e non contraddittoria. Qualsiasi tentativo di superare questi confini, chiedendo alla Corte una nuova valutazione delle prove, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici supremi hanno spiegato che il motivo di ricorso, sebbene formalmente lamentasse una violazione di legge, in realtà mirava a ‘ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito’. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione ‘esente da vizi logici e giuridici’.
Citando un principio consolidato (sentenza delle Sezioni Unite n. 6402/1997), la Corte ha ribadito che ‘esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione’. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un insegnamento cruciale per chiunque intenda affrontare un Ricorso in Cassazione: è fondamentale concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto palese nella motivazione (illogicità, contraddittorietà). Sperare che la Suprema Corte possa semplicemente rivedere i fatti e ‘dare ragione’ al ricorrente sulla base di una diversa interpretazione delle prove è un’aspettativa destinata a essere delusa. La decisione non solo comporta la perdita della causa, ma anche una condanna economica per aver attivato inutilmente l’ultimo grado di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. Come stabilito dall’ordinanza, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Il suo compito è limitato a un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non contestava un vizio di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3965 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME nato a MARSCIANO il 11/01/1973
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a MARSCIANO il 12/03/1942
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli art 192, 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., non è consentito in sede di legitti perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qual motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni d convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente