Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POMPEI il 29/07/1983
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN. DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria trasmessa a mezzo
p.e.c. in data 25 marzo u.s.,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato con la memoria da ultimo trasmessa, con
il quale si denuncia violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità fon sull’accertamento della fattispecie criminosa, dell’elemento soggettivo, degli indiz
colpevolezza e della procedibilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte
merito (si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, per quanto concerne la procedibilità, la fattispecie criminosa imputata al COGNOME è
per sé un reato procedibile d’ufficio, essendo stata contestata ed applicata l’aggravante di cui comma 3, art. 640-ter cod. pen.;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, anch’esso replicato con la memoria citata, che
denuncia la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non
è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giu merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli ele di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.