Ricorso in Cassazione: Quando la Corte Suprema Dice ‘No’ al Riesame dei Fatti
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non è una terza istanza dove si può ridiscutere l’intera vicenda processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso basato proprio su questa errata premessa.
Il caso: un appello basato sulla rilettura delle prove
Il caso in esame riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello di Messina. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del suo ricorso era la contestazione della sua responsabilità penale, fondata su una diversa lettura delle prove raccolte durante il processo e su un differente giudizio circa l’attendibilità delle fonti di prova. In sostanza, si chiedeva alla Corte Suprema di fare ciò che avevano già fatto il Tribunale e la Corte d’Appello: valutare i fatti e le prove per giungere a una conclusione diversa.
I limiti del ricorso in Cassazione: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del sistema processuale penale italiano: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
La preclusione alla valutazione del merito
I giudici di merito (primo grado e appello) hanno il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove. La Corte di Cassazione, invece, non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo ruolo non è quello di stabilire se le prove siano state interpretate nel modo ‘migliore’ o se esistano altre possibili ricostruzioni dei fatti. Il controllo della Cassazione si ferma alla logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Il richiamo alla giurisprudenza consolidata
Per rafforzare la propria decisione, la Corte richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 12 del 2000, nota come sentenza Jakani), che ha stabilito in modo definitivo come la Cassazione non possa confrontare la motivazione della sentenza con modelli di ragionamento alternativi proposti dal ricorrente. Se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici e giuridici, il ricorso che propone una diversa lettura dei fatti è destinato all’inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e diretta. I giudici supremi spiegano che la legge preclude alla Corte di cassazione la possibilità non solo di sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata nei gradi precedenti, ma anche di verificare la tenuta logica della sentenza attraverso un confronto con altri possibili modelli di ragionamento. Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva chiaramente esplicitato le ragioni del proprio convincimento nelle pagine 4 e 5 della sentenza, con una motivazione considerata esente da vizi logici. Pertanto, qualsiasi tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda attraverso il ricorso in Cassazione è vietato dalla legge.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali già respinte in appello. Per avere una possibilità di successo, deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di vizi specifici: violazioni di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere un ‘terzo grado di merito’ non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, dove il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e decidere che i fatti sono andati diversamente da come ha stabilito il giudice d’appello?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se, come nel caso di specie, contesta la sussistenza della prova della responsabilità penale sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova. Questo tipo di motivo non è consentito dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45989 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vercelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME e la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dello stesso COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia assegnato ad altra sezione della Corte di cassazione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova della penale responsabilità dell’imputato, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata)
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.