Ricorso in Cassazione: Quando la rilettura dei fatti è inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione, specialmente in ambito penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità e le sue conseguenze.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati nei primi due gradi di giudizio, hanno presentato un unico ricorso congiunto alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La loro difesa si basava su un’unica argomentazione: contestavano l’affermazione della loro responsabilità penale proponendo una diversa lettura delle prove e dei dati raccolti durante il processo.
I motivi del ricorso in Cassazione e la valutazione della Corte
Il fulcro del ricorso era il tentativo di dimostrare che le prove a loro carico avrebbero dovuto essere interpretate in modo differente o che alcune fonti di prova non fossero attendibili. In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, sostituendo la propria valutazione dei fatti a quella già effettuata dai giudici dei gradi precedenti.
La Corte ha immediatamente rilevato come questa impostazione fosse contraria alla natura stessa del ricorso in Cassazione. La legge, infatti, preclude alla Suprema Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di testare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha basato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il suo compito è quello di giudice della legittimità, non del merito. Ciò significa che la Cassazione non può stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, né può valutare l’attendibilità di un testimone o la rilevanza di una prova. Il suo ruolo è limitato a verificare che:
1. I giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge.
2. La motivazione della sentenza sia esente da vizi logici, ovvero sia coerente, non contraddittoria e basata su un percorso argomentativo comprensibile.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logicamente valida e avesse spiegato in modo esauriente le ragioni della condanna. Di conseguenza, il tentativo dei ricorrenti di proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato un precedente importante delle Sezioni Unite (sentenza Jakani del 2000) per rafforzare questo principio.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze
Poiché il ricorso si fondava interamente su motivi non consentiti dalla legge, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta automaticamente due conseguenze per i ricorrenti:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su evidenti vizi logici della motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito della causa.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso in Cassazione?
No, la legge non consente alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali e dell’attendibilità delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito dei fatti o della colpevolezza dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45976 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HELT COGNOME NOME, nata a Bassano del Grappa il DATA_NASCITA ESPOSTI NOME, nato a Sesto San Giovanni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza
impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.