Ricorso in Cassazione: Quando la Rilettura dei Fatti è Inammissibile
Il Ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma il suo accesso è limitato a precise condizioni. Una recente ordinanza della Corte Suprema ci ricorda un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Con la decisione in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile un ricorso che, pur mascherandosi da censura di legittimità, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, ritenuto responsabile di un reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada. Questa condanna è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli. Nonostante le due sentenze conformi, la difesa ha deciso di presentare un ulteriore appello, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Motivo Unico del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La difesa ha articolato il proprio Ricorso in Cassazione su un unico motivo, prospettando un presunto vizio di legittimità della sentenza d’appello. Tuttavia, un’analisi più approfondita da parte della Suprema Corte ha rivelato la vera natura dell’impugnazione. I giudici hanno osservato che, dietro l’apparente denuncia di un errore di diritto, le argomentazioni della difesa miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio operato dai giudici di merito.
In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei tribunali di primo e secondo grado. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di decidere ‘se i fatti si sono svolti in un certo modo’, ma solo di verificare ‘se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge’.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su un principio cardine della procedura penale. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello, così come il Tribunale in primo grado, avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e fondata su corretti criteri di inferenza e su ‘condivisibili massime di esperienza’.
Il ragionamento delle corti di merito è stato giudicato coerente e convergente. Di fronte a una motivazione solida, logica e completa, la Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove e sentito i testimoni. Tentare di ottenere una nuova valutazione del fatto, come ha fatto la difesa in questo caso, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, che è appunto inammissibile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del Ricorso in Cassazione. Non è uno strumento per contestare l’esito di un processo perché non si è soddisfatti della valutazione delle prove. È, invece, un rimedio straordinario destinato a correggere specifici errori di diritto o vizi gravi nella motivazione. La decisione serve da monito: un ricorso che si limita a riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate e motivate dai giudici di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il Ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare un errore di diritto (vizio di legittimità), mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di garantire la corretta applicazione e interpretazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare nel merito la vicenda o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, qualora la loro motivazione sia logica e adeguata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore