Ricorso in Cassazione: Quando le Doglianze sui Fatti Portano all’Inammissibilità
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da confini ben precisi. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove e i fatti, ma una sede esclusiva per il controllo della corretta applicazione della legge. L’ordinanza n. 31984 del 2024 della Suprema Corte ce lo ricorda, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di forzare questi limiti.
Il Caso in Esame: dal Concordato Rifiutato al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su tre motivi principali.
Il primo motivo contestava il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.), un istituto che permette di accordarsi sulla pena rinunciando a parte dell’impugnazione. L’imputato lamentava un vizio di motivazione in tale diniego.
Il secondo e il terzo motivo, invece, andavano al cuore della questione: contestavano la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità penale. In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di rivalutare gli elementi che avevano fondato la condanna.
La Decisione della Corte: un Netto Stop alle Contestazioni di Fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel processo penale: la differenza tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
Limiti del ricorso in Cassazione: la non rivedibilità del merito
I giudici hanno spiegato che il secondo e il terzo motivo del ricorso costituivano ‘mere doglianze in punto di fatto’. L’imputato, cioè, non stava denunciando un’errata applicazione della legge o un vizio logico palese nel ragionamento dei giudici d’appello, ma stava semplicemente offrendo una lettura alternativa dei fatti e delle prove. Questo tipo di contestazione è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito non è decidere ‘se l’imputato è colpevole’, ma ‘se i giudici precedenti hanno applicato correttamente le norme per giungere alla loro conclusione’.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era solida, sufficientemente argomentata e priva di illogicità, indicando con precisione gli elementi decisivi che fondavano l’affermazione di responsabilità.
La questione del concordato in appello
Anche il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito specifiche e adeguate ragioni per il mancato accoglimento della proposta di concordato. Il rigetto di tale richiesta, se motivato, non lede in alcun modo il diritto di difesa, poiché l’imputato mantiene integra la possibilità di sostenere le proprie ragioni attraverso l’impugnazione ordinaria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine della procedura penale. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si riapre il dibattito sulla ricostruzione storica dei fatti. I giudici di legittimità intervengono solo in presenza di vizi specifici: violazione di legge o vizi della motivazione, che deve essere manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e completa, rendendo le critiche dell’imputato un mero tentativo, non consentito dalla legge, di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un monito chiaro: per accedere con successo al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure che attengano strettamente alla legittimità della decisione impugnata. Le strategie difensive basate sulla speranza di una riconsiderazione dei fatti sono destinate all’insuccesso e comportano, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende). Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare gli sforzi nell’individuare autentici errori di diritto, unico terreno su cui la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in un ricorso in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo. Il ricorso è inammissibile se si limita a presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’, cioè critiche alla valutazione delle prove fatta dai giudici dei gradi precedenti.
Il rigetto di una richiesta di ‘concordato in appello’ viola il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte, il rigetto motivato di tale richiesta da parte della Corte d’Appello non lede il diritto di difesa, poiché l’imputato conserva pienamente la facoltà di proporre l’impugnazione ordinaria per far valere le sue ragioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato, oltre alla conferma della condanna, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un versamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DARFO BOARIO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta il motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato in appello 599 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appe precisato le specifiche ragioni del mancato accoglimento della proposta, esclusione pertanto delle paventate lesioni del diritto di difesa, p l’imputato proporre impugnazione;
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la corre della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazi reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costitu mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indic elementi fondanti l’affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, do sufficiente pregnanza contenutistica, in assenza di illogicità (si vedano pa e segg.);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il presidente