Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ASSISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad e ritenuto che privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificar coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valu da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticament sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Na Rv. 264899; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411), le ragion del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che, in virtù del principio della soccombenza, l’imputato deve esser condanNOME alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non sussis motivi per la compensazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Condanna, inoltre, l’imputato, alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge Così deciso, il 21 giugno 2024.