Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Precluso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ha riaffermato uno dei pilastri del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato offre un chiaro esempio di come il ricorso in Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma debba limitarsi a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva ritenuti responsabili di un reato. Le loro difese si concentravano su diversi punti: contestavano la valutazione della loro responsabilità in concorso, il superamento della soglia di punibilità del tentativo e la qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, i ricorrenti proponevano una rilettura alternativa delle prove raccolte durante il processo, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti avessero interpretato erroneamente le fonti probatorie.
Limiti del Giudizio e il Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione su un principio consolidato. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). È preclusa alla Cassazione non solo una nuova analisi delle prove, ma anche la possibilità di saggiare la tenuta logica della sentenza impugnata attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi.
La Coerenza della Motivazione del Giudice di Merito
Secondo l’ordinanza, il giudice d’appello aveva già risposto in modo esauriente e privo di vizi logici alle stesse doglianze sollevate in sede di ricorso. La motivazione della sentenza di secondo grado era stata ritenuta congruente e basata su corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità degli imputati. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state respinte perché ritenute generiche e non in grado di scalfire la coerenza, seppur sintetica, della decisione della Corte di merito.
La Decisione Finale della Suprema Corte
Di fronte a motivi di ricorso che, di fatto, chiedevano un inammissibile riesame del merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul divieto, per il giudice di legittimità, di trasformarsi in un giudice di merito. La legge non consente alla Cassazione di riesaminare le prove e di decidere se avrebbe raggiunto una conclusione diversa da quella dei giudici precedenti. Il suo compito è circoscritto alla verifica di tre aspetti: la violazione di legge, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie, i ricorsi non denunciavano vizi di questo tipo, ma si limitavano a prospettare una diversa e, a loro dire, più corretta lettura del materiale probatorio. Tale impostazione è contraria alla natura stessa del ricorso in Cassazione. La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e giuridicamente corretta, rendendo così le critiche dei ricorrenti un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in questa sede.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito sulle corrette modalità di redazione di un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre una semplice ricostruzione alternativa dei fatti equivale a chiedere alla Suprema Corte di compiere un’attività che non le compete, con la conseguenza inevitabile di una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile se contestava la valutazione della responsabilità?
Perché la contestazione si basava su una rilettura alternativa delle prove, un’attività di valutazione del merito che non è consentita alla Corte di Cassazione. Il suo ruolo è controllare la legittimità e la logica della decisione, non riesaminare i fatti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito?
Significa che la Corte non può sostituire il proprio giudizio su come sono andati i fatti a quello espresso dal Tribunale o dalla Corte d’Appello. Può annullare una sentenza solo se la sua motivazione è inesistente, palesemente contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, i ricorrenti vengono condannati a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il dife motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità in concorso, il superamento del soglia di punibilità del tentativo e la qualificazione circostanziale del fatto, anche in te non tenue offensività del fatto, prospettando un’alternativa rilettura delle fonti probatorie è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, m anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionament mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facen applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsa dell’imputata e della sussistenza del reato contestato (pag. da 5 a 8 della motivazione).
considerato che i motivi in tema di trattamento sanzionatorio pure si scontrano con un apparato argomentativo congruente, per quanto sintetico, della Corte di merito, difettando per l’effetto della necessaria specificità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.