Ricorso in Cassazione: i Limiti Invalicabili del Patteggiamento in Appello
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da norme precise, soprattutto quando si tratta di sentenze che recepiscono un accordo tra le parti, come il concordato in appello (o patteggiamento in appello). Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25644 del 2024, ci offre un chiaro esempio dei confini di questa impugnazione, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo processuale comporta una rinuncia che non può essere aggirata.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo grado per i reati di rapina, lesioni e porto ingiustificato di armi (nella specie, una forbice e un coltello), decideva di accedere al concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. In accordo con il Procuratore Generale, otteneva una riforma parziale della sentenza con una riduzione della pena.
Tuttavia, nonostante l’accordo raggiunto, la stessa persona, tramite il proprio difensore, presentava un ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, cercando di sollevare questioni attinenti al merito della condanna per rapina. In pratica, dopo aver beneficiato della riduzione di pena grazie al patteggiamento, tentava di rimettere in discussione uno dei punti a cui aveva implicitamente rinunciato.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che un accordo processuale come il concordato in appello limita drasticamente le possibilità di impugnazione successiva.
L’ordinanza chiarisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi molto specifici e circoscritti. L’imputato, infatti, rinuncia a contestare il merito della decisione in cambio di uno sconto di pena. Riaprire la discussione su tali punti in sede di legittimità significherebbe vanificare la logica stessa dell’istituto.
Le Motivazioni: I Limiti del Patteggiamento in Appello
La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è permesso solo ed esclusivamente quando si denunciano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2. Difetti nel consenso del Pubblico Ministero alla richiesta.
3. Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della pena applicata, qualora questa sia al di fuori dei limiti previsti dalla legge (es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale) o di specie diversa da quella legale.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile sollevare doglianze relative ai motivi di appello a cui si è rinunciato, né lamentare la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), né contestare la determinazione della pena oggetto dell’accordo. Nel caso specifico, l’imputata cercava di contestare proprio un aspetto – la motivazione sul reato di rapina – che rientrava tra i motivi di appello oggetto di rinuncia. Di conseguenza, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un concetto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di accedere a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato ottiene un beneficio certo (la riduzione della pena), ma al prezzo di una rinuncia altrettanto certa alla possibilità di contestare nel merito la decisione dei giudici di appello. Tentare di aggirare questa rinuncia attraverso un ricorso in Cassazione è un’azione destinata al fallimento e comporta, come nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento in appello?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici e limitati, come vizi della volontà, difetto di consenso del PM, difformità della sentenza rispetto all’accordo o illegalità della pena.
Cosa succede se si rinuncia a un motivo di appello per ottenere il patteggiamento?
La rinuncia è definitiva. Non è possibile riproporre le questioni oggetto di rinuncia in un successivo ricorso per Cassazione. Tentare di farlo rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE di APPELLO LECCE, SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Lecce, Sez. Distaccata Taranto, in accoglimento dell’istanza di concordato in appello formulata dall’impu acconsentita dal Procuratore Generale, ha parzialmente riformato la sentenz Tribunale di Taranto del 5 luglio 2023 riducendo la pena per i reati di rapina, l porto ingiustificato di una forbice ed un coltello.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza in merito all’
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599b1s cod. proc. infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazio volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece cons proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE con di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attin determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in q rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dalla legge (c n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli). E
emerge dalla lettura della sentenza che proprio la questione ora riproposta in questa sede rientrava tra i motivi di appello attinenti al merito della motivazione (in relazi al reato di rapina) che sono stati rinunciati al fine di concludere l’accordo sul quale poggia il concordato. Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deci o in Roma, il 31 maggio 2024
Il Con igliere e tensore
La Presidente