Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36236 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenz della condizione di procedibilità in relazione alla tardività della querela, ol essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, l’eventuale violazione degli artt. 120 e ss. cod. pen. rientra nelle ipotesi in cui il giudice di legittimità diventa anche “giudice del in quanto, non trattandosi di un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è deducibile come inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sostanziale ovvero come vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.;
che, inoltre, la mancanza delle condizioni di procedibilità può essere rileva d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche dalla Corte cassazione ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 129 e 606, comma cod. proc. pen., ma solo se risulta ictu °culi dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizi denunciato, senza necessità di una preventiva indagine fattuale estranea sindacato di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, COGNOME, 281318), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/ Dessimone, Rv. 207944);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 Lorenzo, Rv. 277081), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolar pagg. 4 e 5 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.