Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOVERATO il 29/05/1997
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art.
73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/90, per avere, in concorso con altri, coltivato una piantagione di canapa indica composta da n. 70 piante.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, nella quale si contesta la compartecipazione nel reato dell’imputato,
dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della
Corte di appello;
ritenuto che i giudici hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze
rappresentate in motivazione (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza in cui si evidenzia come la presenza del Condemi sul posto, unitamente
agli altri correi, non potesse essere ritenuta casuale, stante la natura dei luoghi, impervi e difficilmente accessibili; i tre imputati furono visti aggirars
“armeggiare” vicino alle piante, circostanza dalla quale la Corte di merito ha logicamente desunto che l’imputato, in concorso con i complici, stesse svolgendo
un’attività di controllo e manutenzione delle piante).
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore