Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14/03/2023, la Corte d’appello di Bari, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riform della sentenza del 16/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due anni di reclusione ed C 3.000,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati, unificati dal vincolo de continuazione, di tentato riciclaggio di un’autovettura (capo 1 dell’imputazione) e ricettazione di un altro autoveicolo (capo 2 dell’imputazione).
Avverso l’indicata sentenza del 14/03/2023 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari avrebbe omesso di motiva in ordine alla mancata concessione delle suddette circostanze attenuanti contraddittorietà tra la mancata concessione di tali circostanze attenuant concessione della sospensione condizionale della pena e che la stessa Co d’appello non abbia valorizzato, in senso favorevole al riconoscimento de circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., il suo comporta processuale, segnatamente, il fatto che egli aveva chiesto di essere giudicat il rito abbreviato e aveva concluso un concordato ai sensi dell’art. 599-bi proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 133 cod. pen. e dell 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, let e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, con riguardo al determinazione della misura della pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Bari, nell’irrogare una superiore al minimo edittale, avrebbe omesso di motivare con riguardo alle ragi che l’avevano indotta ad accogliere la richiesta delle parti in ordi determinazione della misura della pena e, in particolare, alle ragioni della ma diminuzione della pena per il delitto tentato «nella massima estensi consentita», come egli aveva chiesto nel proprio atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e del 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, let e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo all determinazione della misura dell’aumento di pena per il meno grave reato-satell in continuazione.
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassaz avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme d pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del rea per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegali della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa
quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, 276102-01).
La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di ap ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridi fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la r a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anc relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irroga una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196-01. motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferim all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concord art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposiz precedente strumento deflattivo).
Ciò rammentato, si deve rilevare che i tre motivi di ricorso, con i qua ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con rig alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e a determinazione della pena per il reato-base e dell’aumento di pena per il re satellite – senza evidenziare, con riguardo a queste due ultime censure, che denunciati si siano in alcun modo trasfusi in un’illegalità della sanzione in non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassa avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art cod. proc. pen. il comma 5 -bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve, pertanto, essere dichi inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essend ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2024.