Ricorso in Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Inammissibile
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente, stabilendo i paletti invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna. Vediamo insieme cosa è stato deciso e perché questa pronuncia è così importante per comprendere i meccanismi della giustizia penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, in particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza, l’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a valutare le prove che dimostravano la sua intenzione di commettere il reato.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorrente, pur lamentando formalmente una violazione di legge, in realtà stava cercando di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Egli non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrarne le specifiche falle logiche, ma proponeva semplicemente una lettura alternativa dei fatti, più favorevole alla sua posizione. Questo tipo di censura, secondo la Corte, non rientra tra i vizi che possono essere fatti valere con il ricorso in Cassazione, così come elencati tassativamente dall’articolo 606 del codice di procedura penale. I giudici hanno ribadito che criticare l’adeguatezza della valutazione probatoria per ottenerne una diversa è un’operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello non presentava, secondo la Cassazione, alcuna mancanza, contraddittorietà o palese illogicità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere estremamente preciso. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito. È necessario, invece, individuare e argomentare in modo rigoroso specifici errori di diritto o vizi logici manifesti all’interno della motivazione della sentenza. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori costi economici per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione contesta semplicemente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, una critica che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare vizi specifici previsti dalla legge come la manifesta illogicità, non può essere accolta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 11/08/1972
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorrente COGNOME NOME deduce i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall’art. 606 cod proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l’esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, di cui propone una lettura alternativa. In sostanza, si critica l’adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi dell motivazione tassativamente indicate dalla legge.
Le asserite mancanze, contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non sono emergenti dal provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle tm mende
Così deciso il 1 dicembre 2023.